E' costituita un'Associazione non lucrativa, denominata "Gruppo
Economisti di Impresa", ed in via abbreviata "GEI", con durata
illimitata e sede sociale a Torino. Con delibera dell'Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, la sede potrà essere spostata a
seconda delle esigenze dell’Associazione, e possono essere istituite
sedi secondarie, anche all'estero.
Articolo 2 – Scopo e attività
L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone un'attività
rivolta a:
promuovere lo studio e la diffusione della cultura per
l’impresa e dell’economia d’impresa;
promuovere scambi di esperienze e di informazioni tra il mondo
dell’impresa e il mondo della cultura economica, creando occasioni
d'incontro per dibattiti, seminari e pubblicazioni tra esperti di
economia;
promuovere la realizzazione di studi economici, strumento
indispensabile per conoscere e prevedere l'ambiente economico
esterno, analizzarne le conseguenze sulle attività e sulle
strategie aziendali;
svolgere studi, indagini, ricerche, mostre, pubblicazioni e
ogni altra attività scientifica e culturale nel campo
dell’economia;
sensibilizzare i giovani, le imprese, i politici e le
istituzioni pubbliche all’importanza della cultura d’impresa e
dello studio dell’economia;
promuovere la crescita culturale degli economisti nelle
imprese e nelle istituzioni finanziarie, così come stabilito
nell’articolo 3 del presente statuto.
Per agevolare i contatti dei suoi componenti con analoghe
associazioni internazionali, l’Associazione aderisce a organismi
internazionali aventi scopi analoghi, sulla base di quanto stabilito
in Assemblea. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione
adotta le forme di attività ritenute più idonee, quali,
pubblicazioni, convegni, seminari, conferenze, mostre, audiovisivi e
quant'altro necessario, ivi compresa la stampa periodica di un
bollettino e di collane editoriali. L’Associazione, pur escludendo
tra i suoi scopi lo svolgimento di attività con finalità di lucro,
può predisporre, nel quadro degli scopi statutari ed al fine di
meglio perseguire le finalità associative, servizi ed attività
remunerabili, quali ricerche, studi, mostre, dibattiti, convegni,
pubblicazioni, attività di formazione, nonché svolgere ogni altra
attività idonea e strumentale al perseguimento degli scopi
associativi.
Articolo 3 – I Soci: gli economisti di impresa
Gli Associati sono economisti di impresa. Economista d'impresa ha
interesse professionale o culturale ad analizzare l'ambiente
economico, a formulare indicazioni sull'evoluzione dello stesso, a
derivarne valutazioni relative ai mercati, alle politiche pubbliche,
alle strategie e alle attività aziendali. Gli economisti di impresa
sono studiosi di economia che operano presso imprese, istituzioni
finanziarie, enti pubblici, associazioni imprenditoriali,
associazioni sindacali, enti di ricerca, università, fondazioni o
che svolgono, in questo campo, libere professioni.
Ogni Associato partecipa in via volontaria con il proprio
personale apporto all'attività dell’Associazione, sia intervenendo
alle riunioni periodiche, sia partecipando all'elaborazione degli
studi o dei lavori da questa promossi.
Articolo 4 -Ammissione e tipologia di soci
L'ammissione all’Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo,
sulla base della rispondenza dei requisiti del richiedente ai
principi generali indicati nel presente statuto, che il richiedente
stesso s'impegna ad accettare. Le domande di ammissione sono
esaminate nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva
alla presentazione della domanda stessa, organizzata anche in via
telematica (email, teleconferenza, ecc.). La qualifica di Associato
all’Associazione si perfeziona con il versamento della quota annuale
di iscrizione, come deliberato dall'Assemblea.
I soci si dividono in:
soci ordinari;
soci sostenitori;
soci junior;
soci onorari.
I soci ordinari sono persone fisiche - gli economisti di impresa,
così come stabilito nell’articolo 3 del presente statuto - che sono
state ammesse all’Associazione dal Consiglio Direttivo. I soci
ordinari condividono gli scopi statutari e hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali. Pagano la
quota annuale di iscrizione stabilita dall’Assemblea. I soci
sostenitori sono persone fisiche o persone giuridiche che
contribuiscono economicamente alle attività dell’Associazione con un
significativo apporto in denaro o natura. I soci sostenitori
condividono gli scopi statutari e hanno diritto all’elettorato
attivo ma non passivo (non possono essere eletti nelle cariche
sociali). L’ammissione a socio sostenitore è deliberata dal
Consiglio Direttivo, che ne decide e rinnova la durata. Sono soci
junior gli studenti universitari neolaureati che manifestano
interesse allo studio dell’economia. I soci junior pagano la quota
associativa in forma ridotta, condividono gli scopi statutari e
hanno diritti di voto attivo o passivo. Al termine degli studi, il
socio junior che inizia un’attività professionale può presentare
domanda per divenire socio ordinario. I soci onorari sono persone
fisiche che si sono particolarmente distinte nel campo della cultura
di impresa e dello studio dell’economia. I soci onorari non pagano
la quota associativa, ma possono contribuire economicamente
all’attività dell’Associazione con un apporto in denaro o natura. I
soci onorari condividono gli scopi statutari e hanno diritto
all’elettorato attivo ma non passivo (non possono essere eletti
nelle cariche sociali). L’ammissione a socio onorario è deliberata
dal Consiglio Direttivo e dura a vita. I "Past-President"
dell’Associazione possono essere soci onorari.
L’ammissione all’Associazione di qualsiasi tipologia di socio può
essere impugnata dall’Assemblea.
Articolo 5 - Dimissioni
Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione:
per mancato pagamento della quota annuale;
per dimissioni;
per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di un
comportamento scorretto dell’Associato, e cioè non conforme ai
principi e agli scopi statutari dell’Associazione. L'Associato
escluso può ricorrere contro la decisione del Consiglio Direttivo
appellandosi all'Assemblea. E' fatto obbligo agli Associati di
comunicare al Consiglio Direttivo le variazioni rilevanti dei
requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3, nonché i
cambiamenti dell’ente di appartenenza o le modifiche dei propri
recapiti. Per tutti i rapporti intercorrenti con l'Associazione,
il domicilio degli Associati sarà quello indicato nel libro degli
Associati. Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la
qualità di Associato, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto
di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in
corso e di qualunque altra somma dovuta all'Associato. Nessun
Associato dopo le sue dimissioni o esclusioni, come nessun erede o
avente causa di un Associato deceduto, potrà avanzare
rivendicazioni sul patrimonio dell’Associazione, sia pure
limitatamente ai propri conferimenti.
Articolo 6 – Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sociali sono svolte dagli Associati a titolo
gratuito e non danno diritto ad indennità né compensi di sorta.
Articolo 7 – Composizione Assemblea
L'assemblea è composta da tutti gli Associati e le sue delibere
obbligano gli stessi. L'Assemblea è convocata almeno una volta
all'anno dal Consiglio Direttivo e comunque entro quattro mesi dalla
chiusura del rendiconto finanziario annuale; può essere convocata
anche su richiesta di almeno un terzo degli Associati; è presieduta
dal Presidente o da altra persona designata dall’Assemblea. Ciascun
Associato ha diritto a un voto, che può esprimere direttamente o per
delega ad altro Associato. Ogni Associato non può ricevere più di
una delega.
Articolo 8 – Convocazione Assemblea
La convocazione dell'Assemblea, che può avere luogo anche fuori
dalla sede sociale, è effettuata dal Presidente dell’Associazione
mediante lettera, fax, email, o altro mezzo telematico, inviati
almeno quindici giorni prima dalla riunione; essa deve contenere la
data, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, sia per
la prima che per la seconda convocazione. La seconda convocazione
può avere luogo non oltre trenta giorni dalla data fissata per la
prima convocazione. L'Assemblea in prima convocazione è valida
qualora siano intervenuti almeno un quarto degli aventi diritto di
voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati
presenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In
caso di modifica statutaria l'Assemblea è valida solo se è
intervenuto un quarto degli aventi diritto di voto e delibera con
maggioranza qualificata dei due terzi degli intervenuti.
eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei
membri secondo quanto previsto dall'articolo 10 e controllarne
l'operato;
eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, scegliendoli tra
gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo;
determinare le quote associative annuali;
approvare la relazione e il rendiconto finanziario annuale
predisposti dal Consiglio Direttivo;
deliberare sul ricorso presentato dall'Associato escluso
dall’Associazione a seguito di decisione del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 -Composizione Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da un
numero di Associati compreso tra sette e undici; non possono farne
parte più di due Associati dipendenti dal medesimo gruppo d’impresa.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni; i
suoi membri sono rieleggibili per non più di tre mandati
consecutivi: nessun vincolo alla rieleggibilità sussiste sulla somma
dei mandati non consecutivi. Il consigliere cessa, oltre che per la
scadenza del mandato, per dimissioni, per perdita della qualità di
Associato o per reiterata assenza alle riunioni del Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in via
telematica, per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione, quali
teleconferenze e email. Quando viene a mancare uno o più
consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per
cooptazione tra i soci, con successiva ratifica da parte
dell’Assemblea. In caso di cessazione contemporanea della
maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca al più
presto una nuova Assemblea per indire nuove elezioni. Il Consiglio
Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice
Presidente e il Tesoriere e nomina, scegliendo anche al di fuori
degli Associati, un Segretario Generale. Lo stesso Consiglio
Direttivo nomina, scegliendoli tra gli Associati, gli eventuali
rappresentanti dell'Associazione presso gli altri organismi
nazionali ed internazionali a cui l'Associazione aderisce.
Articolo 11 – Convocazione e compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce
ogni volta che venga convocato, anche in luogo diverso dalla sede
sociale, dal Presidente stesso o da almeno tre suoi componenti. La
convocazione deve essere fatta a mezzo lettera, fax, email o altro
mezzo di comunicazione telematica almeno quindici giorni prima della
riunione, con la precisazione degli argomenti da trattare. In caso
di urgenza la convocazione può essere fatta anche fuori dalla sede
sociale, purché in Italia, con fax o email spedito almeno tre giorni
prima. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è
necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza
semplice dei presenti. Delle riunioni sarà redatto verbale da un
consigliere nominato in apertura di seduta da parte del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
attua le deliberazioni dell'Assemblea e orienta in armonia con
essa l'attività associativa;
esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
condivide il conto consuntivo e preventivo proposto dal
Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea unitamente ad una relazione
sull'attività svolta dall'Associazione;
delibera sulle ammissioni, dimissioni, decadenza ed esclusione
degli Associati;
formula proposte di eventuali regolamenti;
delibera in ogni altra questione concernente l'attività
dell'Associazione o a essa sottoposta dal Presidente. In casi
speciali il Consiglio Direttivo può delegare per determinati atti,
anche a persone estranee, la rappresentanza dell'Associazione
mediante procura speciale. Nello svolgimento delle proprie
attività il Consiglio Direttivo si avvale dell’apporto del
Segretario Generale.
Articolo 12 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il
Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, promuove e
cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può prendere i
provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento
dell'Associazione, e che saranno approvati dal Consiglio Direttivo
in seduta da convocarsi entro breve termine. Nello svolgimento delle
proprie attività il Presidente si avvale dell’apporto del Segretario
Generale.
Articolo 13 - Il Vice Presidente
In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, questo è
sostituito dal Vice Presidente. Nello svolgimento delle proprie
attività il Vice Presidente si avvale dell’apporto del Segretario
Generale.
Articolo 14 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione finanziaria
dell'Associazione e del rendiconto finanziario annuale, da
sottoporre al Consiglio Direttivo. Nello svolgimento delle proprie
attività il Tesoriere si avvale dell’apporto del Segretario
Generale.
Articolo 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti che hanno la durata del Consiglio
Direttivo, e sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i componenti
un Presidente dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
controlla la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture
contabili, redatte dal Tesoriere o dal Segretario;
in sede d'approvazione del rendiconto finanziario annuale i
Revisori devono accompagnare con propria relazione il rendiconto
medesimo, a loro trasmesso dal Consiglio Direttivo entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque almeno quindici
giorni prima dalla presentazione dello stesso all'Assemblea;
la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di
membro del Consiglio Direttivo.
Articolo 16 – Il Segretario Generale
Il Segretario Generale supporta il Consiglio Direttivo, il
Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere nello svolgimento
delle attività sociali. Più in particolare, il Segretario: gestisce
e aggiorna il libro dei soci, i libri contabili, il libro delle
riunioni, il sito internet dell’Associazione, la mailing list
dell’Associazione; su mandato del Tesoriere segue il pagamento della
quota associativa per mezzo della carta di credito, sollecita il
pagamento della quota annuale ai soci, propone i soci morosi al
Consiglio Direttivo; su mandato del Consiglio Direttivo inoltra le
convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i
verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, dispone dei poteri
di firma sul c/c bancario o postale dell’Associazione; svolge
attività di promozione dell’Associazione, anche mediante la
newsletter degli utenti del sito internet; è a disposizione degli
organi sociali per facilitarne le attività sociali. Il Segretario
risponde al Presidente e agli altri organi sociali del proprio
operato e può essere sostituito o revocato in qualsiasi momento,
senza preavviso alcuno, dal Consiglio Direttivo. Per svolgere tale
mansione il Segretario può ricevere un compenso definito annualmente
dal Consiglio Direttivo.
Articolo 17 - Il patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
beni mobili o immobili, comunque acquistati dall'Associazione;
somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano
erogate. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
quote degli Associati ed eventualmente autofinanziamento degli
stessi;
sovvenzioni e contributi devoluti all'Associazione;
proventi derivanti da iniziative e manifestazioni
promozionali;
redditi di capitali, mobiliari ed immobiliari del fondo
patrimoniale. Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e
nell'interesse dell'Associazione vengono soddisfatti con il
patrimonio dell'Associazione medesima.
Articolo 18 – I libri sociali
I libri sociali sono:
il libro delle riunioni degli organi dell'Associazione, che
raccoglie i verbali e le relazioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori, redatti anche in forma
elettronica;
il libro degli Associati, che raccoglie i nomi e i recapiti
degli Associati, e può essere redatto anche in forma elettronica;
il libro cassa e degli inventari, che raccoglie le evidenze
contabili del bilancio d’esercizio e dello stato patrimoniale, gli
estratti del c/c bancario o postale, la generale documentazione
amministrativa e contabile, e può essere redatto anche in forma
elettronica.
Articolo 19 - Durata dell’esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno
solare.
Articolo 20 - Scioglimento dell’Associazione
Le eventuali modifiche al presente statuto, proposte dal
Consiglio Direttivo, nonché lo scioglimento dell'Associazione
possono essere deliberati dall'Assemblea, appositamente convocata,
fermo quanto previsto dall'articolo 8 del presente statuto. La
delibera dell'Assemblea, pronunciante lo scioglimento, potrà
contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i
poteri, e dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli Associati.
Articolo 21 - Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento dell'Associazione i beni eventualmente
residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti con
deliberazione assunta dall'Assemblea che dispone lo stesso
scioglimento, ad enti non profit che perseguono fini analoghi.
Articolo 22 - Disposizioni generali
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le
norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in
materia.